29 Luglio 2026 · News
Green claim sul packaging: nuove regole UE da settembre 2026
Dal 27 settembre 2026 cambiano le regole europee sui messaggi ambientali rivolti ai consumatori. Espressioni generiche come “eco”, “green”, “amico dell’ambiente” o “climate friendly” non potranno essere usate senza condizioni precise. Per le aziende è il momento di controllare non solo i testi, ma anche bollini, icone, nomi di prodotto, colori e immagini presenti su packaging, e-commerce e materiali pubblicitari.
Cosa cambia il 27 settembre 2026
La Direttiva (UE) 2024/825, dedicata alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, modifica le regole sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 27 marzo 2026 e le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.
In Italia il recepimento è avvenuto con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026. Per i responsabili marketing, i brand manager e chi sviluppa confezioni significa che la revisione dei materiali non può essere rimandata all’ultimo ciclo di stampa.
Il 30 giugno 2026 la Commissione europea ha inoltre pubblicato nuove domande e risposte operative. Il documento non è un’interpretazione giuridicamente vincolante, ma offre indicazioni molto concrete su packaging, artwork, nomi commerciali, simboli e claim climatici.
Quali green claim diventano più rischiosi
La normativa prende di mira soprattutto le dichiarazioni ambientali generiche prive di una specificazione chiara e immediatamente comprensibile. Tra gli esempi richiamati dalla Commissione rientrano termini come:
- eco-friendly, green o ecologico;
- amico della natura o rispettoso dell’ambiente;
- climate friendly o carbon friendly;
- biodegradabile o biobased, quando presentati senza spiegazioni adeguate;
- energeticamente efficiente, se il significato concreto non è chiarito;
- climate neutral o carbon neutral, soprattutto quando il messaggio dipende da compensazioni.
Un’affermazione generica può essere ammessa solo quando l’azienda è in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta e pertinente al claim. In alternativa, il messaggio deve diventare specifico: va indicato quale beneficio è stato ottenuto, rispetto a cosa, con quale perimetro e sulla base di quali elementi verificabili.
Da “packaging sostenibile” a un messaggio concreto
Scrivere soltanto “packaging sostenibile” o “confezione amica del clima” espone a un rischio elevato. Un messaggio come “astuccio composto per l’80% da carta riciclata”, se vero, documentato e presentato correttamente, comunica invece un’informazione delimitata. La precisione non garantisce automaticamente la conformità, ma riduce l’ambiguità e permette al consumatore di capire il beneficio dichiarato.
Anche grafica, foglie e colori possono contribuire al messaggio
Le nuove FAQ della Commissione dedicano una domanda specifica all’artwork del packaging. Foglie verdi, gocce d’acqua, animali, foreste, sfondi azzurri o verdi e simboli simili possono essere percepiti come elementi che implicano un beneficio ambientale, soprattutto quando vengono affiancati a testi, loghi o nomi evocativi.
Questo non significa che il verde o le immagini naturali siano vietati. Significa che il progetto deve essere valutato nel suo insieme, considerando la percezione del consumatore medio. Una confezione può creare un’impressione ambientale più ampia di quella realmente dimostrabile anche quando ogni singolo elemento sembra innocuo.
Controllo visivo dell’artwork
- La palette suggerisce naturalità o impatto zero?
- Le icone sembrano marchi di certificazione?
- Il nome del prodotto contiene “eco”, “green”, “bio” o termini simili?
- Il claim principale è più evidente della sua spiegazione?
- Un QR code rimanda a informazioni che dovrebbero essere già visibili sulla confezione?
Bollini e sostenibilità: evitare certificazioni inventate
I sustainability label non sono semplici elementi decorativi. Le nuove regole limitano l’uso di marchi volontari che distinguono un prodotto sulla base di caratteristiche ambientali o sociali. In generale, i bollini devono essere collegati a un sistema di certificazione oppure essere istituiti da un’autorità pubblica.
Creare internamente un simbolo con foglia, globo o spunta e presentarlo come prova di sostenibilità può confondere il consumatore. Anche un segno graficamente simile a una certificazione, pur senza usare la parola “certificato”, va analizzato con attenzione.
Claim climatici e compensazioni: cosa evitare
Particolare cautela è richiesta per dichiarazioni come “carbon neutral”, “climate neutral”, “impatto climatico compensato” o equivalenti. La direttiva vieta i claim secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra quando tale risultato si fonda sulla compensazione delle emissioni.
La comunicazione aziendale può descrivere investimenti o progetti climatici reali, ma non dovrebbe trasformarli automaticamente in una caratteristica ambientale del singolo prodotto. Il testo, il perimetro e la collocazione del messaggio devono riflettere ciò che è effettivamente dimostrabile nella catena del valore del prodotto.
Scorte già stampate: non aspettare settembre
Nel giugno 2026 le autorità della rete europea Consumer Protection Cooperation hanno definito un orientamento comune per le vecchie scorte. Le autorità possono considerare, caso per caso, cicli di packaging, volumi, ordini già effettuati, dipendenze della filiera, durata dei prodotti e fattibilità delle correzioni.
Non è però una proroga generale. Alle aziende viene chiesto di agire tempestivamente e in buona fede: aggiornare i claim online, modificare le future tirature, correggere la pubblicità e fornire informazioni correttive nel punto vendita quando è ragionevole farlo.
Piano pratico per aggiornare il packaging
1. Creare l’inventario dei messaggi
Raccogliere tutte le confezioni, etichette, schede prodotto, marketplace, campagne, brochure e contenuti social. Evidenziare testi, immagini, icone, marchi e nomi che suggeriscono un beneficio ambientale.
2. Collegare ogni claim a una prova
Per ogni affermazione indicare responsabile interno, fonte del dato, perimetro, periodo di riferimento e documento probatorio. Un claim senza proprietario o senza evidenza disponibile deve essere sospeso e riscritto.
3. Separare requisito legale e vantaggio distintivo
Non bisogna presentare come beneficio esclusivo una caratteristica imposta dalla legge a tutti i prodotti della stessa categoria. La comunicazione deve distinguere conformità obbligatoria e risultato ambientale ulteriore.
4. Riscrivere in modo specifico e leggibile
La precisazione deve essere vicina al claim e visibile sullo stesso supporto. Un rimando generico al sito o un QR code non sempre compensa l’assenza di informazioni essenziali sulla confezione.
5. Verificare artwork e gerarchia
Controllare dimensioni, contrasto, posizione, icone e rapporto tra il messaggio principale e le note esplicative. Su mobile e nelle immagini e-commerce il testo deve restare comprensibile senza zoom eccessivo.
6. Approvare e archiviare le versioni
Ogni file esecutivo dovrebbe riportare versione, data, responsabile dell’approvazione e collegamento alla documentazione del claim. Questo riduce il rischio che un vecchio artwork torni accidentalmente in produzione.
Direttiva 2024/825 e proposta Green Claims non sono la stessa cosa
La normativa applicabile dal 27 settembre 2026 è la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori. La cosiddetta Green Claims Directive è un’altra iniziativa europea, ancora distinta nel percorso legislativo. È importante non attendere l’esito di quest’ultima per aggiornare i claim già interessati dalle norme adottate.
La Commissione mantiene una pagina ufficiale dedicata ai green claim, utile per seguire l’evoluzione delle iniziative europee.
Come può aiutarti Didonna Design Studio
Didonna Design Studio può affiancare aziende e laboratori nella revisione visiva del packaging, nella riscrittura gerarchica dei messaggi, nella progettazione di etichette e astucci e nella preparazione dei file per la stampa. Il lavoro parte dai dati forniti dall’azienda e li traduce in una comunicazione chiara, coerente e producibile.
Per una visione più ampia degli obblighi sugli imballaggi puoi leggere anche la guida al PPWR 2026 per packaging ed etichette oppure consultare il nostro portfolio.
Devi aggiornare etichette o confezioni prima di settembre?
Inviaci l’artwork attuale e l’elenco dei claim: possiamo aiutarti a riorganizzare testi, gerarchie e grafica e a preparare i nuovi file esecutivi.
Domande frequenti
Dal 27 settembre 2026 la parola “green” è sempre vietata?
No, ma un claim ambientale generico richiede condizioni molto rigorose. È spesso più efficace sostituirlo con una dichiarazione specifica, chiara e documentata.
Posso spiegare il claim soltanto tramite QR code?
Il QR code può offrire approfondimenti, ma la specificazione essenziale dovrebbe essere chiara e visibile sullo stesso supporto del claim. Se manca spazio per spiegare correttamente il messaggio, il claim dovrebbe essere ripensato.
Una foglia verde sul packaging è vietata?
No. Tuttavia foglie, gocce, colori e simboli possono contribuire a un messaggio ambientale implicito, soprattutto se associati a claim o loghi. Va valutata la presentazione complessiva.
Cosa devo fare con le confezioni già stampate?
Occorre documentare quantità, ordini, ciclo di vita e difficoltà concrete, aggiornando senza ritardo i canali modificabili e le future tirature. L’approccio alle vecchie scorte viene valutato caso per caso.